Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 19 maggio 2017

 

Circolare n. 94/2017

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Previdenza – Assegni per il nucleo familiare – L’INPS ha comunicato che per il periodo dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018, essendosi registrata tra il 2016 e il 2015 una variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo inferiore allo zero, restano fermi le fasce di reddito e i corrispondenti importi mensili in vigore lo scorso anno ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge n. 153/88.

Come è noto, gli assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l’apposito modello ANF/dip.. Il rimborso da parte dell’INPS avviene tramite conguaglio in sede di presentazione delle ordinarie denunce contributive mensili. Si rammenta che gli assegni non sono imponibili né fiscalmente né previdenzialmente - Circolare Inps n. 87 del 18.5.2017.

 

Prezzo gasolio auto al 15 maggio 2017 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

0,513

0,617

0,249

1,379

- 0,013

- 0,013

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.96/2016

Codirettore

Allegato uno

 

Lc/lc

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INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

 

Circolare n. 87 del 18.5.2017

 

Destinatari omessi

 

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018.

 

SOMMARIO:

Decorrenza dal 1° luglio 2017 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

 

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata pari a – 0,1 per cento.

 

Come ricordato dal Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

 

 Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016),  nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

 

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

 

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

 

 

Il Direttore Generale

 

 

Gabriella Di Michele

 

Allegato omesso