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Roma, 19 maggio 2017
Circolare n. 94/2017
Oggetto: Notizie in breve.
Previdenza –
Assegni per il nucleo familiare – L’INPS ha comunicato che per il periodo dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018, essendosi
registrata tra il 2016 e il 2015 una variazione percentuale dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo inferiore allo zero, restano fermi le fasce di reddito e
i corrispondenti importi mensili in vigore lo scorso anno ai fini della
corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge n.
153/88.
Come è
noto, gli assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai
dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l’apposito modello ANF/dip.. Il rimborso da parte dell’INPS avviene tramite
conguaglio in sede di presentazione delle ordinarie denunce contributive
mensili. Si rammenta che gli assegni non sono imponibili né fiscalmente né previdenzialmente - Circolare Inps n. 87 del 18.5.2017.
Prezzo gasolio auto al 15 maggio 2017 (fonte Ministero
Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo
al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da |
Variazione
da |
0,513 |
0,617 |
0,249 |
1,379 |
- 0,013 |
-
0,013 |
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.96/2016
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Codirettore |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Circolare n. 87 del 18.5.2017
Destinatari omessi
OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018.
SOMMARIO: |
Decorrenza dal 1°
luglio 2017 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. |
La legge n. 153/88 stabilisce che i
livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra
l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
Il Dipartimento delle politiche per la
famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, ha reso
noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata
pari a – 0,1 per cento.
Come ricordato dal Comunicato suddetto
l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della
rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha
stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente
alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno
precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione del predetto
articolo, restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle
tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016),
nonchè i corrispondenti importi mensili della
prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse
tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno
validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali,
quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a
conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei
consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile
sollecitudine, il contenuto della presente circolare.
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Il Direttore Generale |
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Gabriella Di Michele |
Allegato omesso